Legal Insurance – Tutela e Risarcimento [Sabatino Quatraccioni]
IL DANNO DA VACCINAZIONE

Quindicesima puntata della rubrica settimanale, in collaborazione con il professionista rosetano Sabatino Quatraccioni.

Roseto degli Abruzzi (TE)
Venerd́, 07 Luglio 2017 - Ore 14:00

Argomento sempre più discusso nell’ultimo periodo è quello della vaccinazione. Vaccino si o vaccino no? È questo l’interrogativo che si trovano davanti i genitori dei bambini. Da una parte bambini che non vengono vaccinati e a causa di malattie che altrimenti non li avrebbero attaccati e cure non adeguate vengono a mancare in giovanissima età, dall’altra bambini che a seguito di vaccinazione riportano gravi patologie con danni fisici e/o mentali (encefalopatie; problemi di mobilità; crisi epilettiche; malattie infettive e malattie immunitarie). Senza poi parlare del discusso decreto sull’obbligatorietà delle vaccinazioni per l’iscrizione ad asili nido e scuole materne.

Cosa può ottenere che è vittime di danni provocati da vaccinazioni?

La legge n. 210 del 1992 ha stabilito che chiunque abbia riportato delle lesioni o delle infermità a causa delle vaccinazioni obbligatorie (per legge o per ordinanza) di una autorità sanitaria italiana, e a causa di ciò abbia riportato una menomazione permanente della integrità psico – fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato. Con la Legge n. 299/2005 è stato introdotto un ulteriore indennizzo a favore delle persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile verificatesi a seguito di vaccinazioni obbligatorie. L’entità di tale indennizzo è notevolmente superiore rispetto a quello previsto dalla legge n. 210/92, al quale si somma.

Il diritto all’indennizzo si prescrive in tre anni e deve essere richiesto con apposita domanda indirizzata all’A.S.L. di appartenenza, la quale invia l’istanza alla Commissione medica ospedaliera (CMO), che a sua volta provvede a convocare a visita l'interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l'infermità e la vaccinazione, sulla categoria a cui appartiene l’infermità e sulla tempestività della domanda

Purtroppo tale indennità non sempre soddisfa pienamente il danno causato alla salute dell'individuo ed inoltre, a causa dei tempi burocratici troppo lunghi per ricevere le somme previste dalla legge, i danneggiati si vedono costretti ad adire le vie legali per ottenere un giusto risarcimento

L’indennizzo, inteso come misura di solidarietà sociale, non pregiudica, in alcun modo, il diritto di ogni cittadino danneggiato a causa della vaccinazione, al risarcimento del danno. Tale situazione presuppone, ovviamente, l’accertamento di una responsabilità, colposa o dolosa, in base a quanto previsto dal nostro ordinamento nell’articolo 2043 c.c..

Quindi, sia per ottenere l’indennizzo che il risarcimento del danno, il soggetto dovrà comunque provare che la patologia che lo ha colpito è stata causata dalla vaccinazione effettuata.

In riferimento a ciò è molto importante quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una recente sentenza (Corte di Giustizia UE, sez. II, sentenza 21/06/2017 n° C‑621/15). Secondo i giudici comunitari, in mancanza di consenso scientifico il difetto di un vaccino e il nesso di causalità tra il difetto medesimo e la patologia insorta, possono essere provati con un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti. Ciò vuol dire che in mancanza di prove certe e inconfutabili, si può concludere che sussiste un difetto del vaccino e un nesso di causalità tra quest’ultimo e una patologia sulla base di un complesso di indizi che consentono di ritenere, con un grado sufficientemente elevato di probabilità, che un simile risultato corrisponda alla realtà. Quindi indizi sufficienti a formare una prova possono essere la prossimità temporale tra la somministrazione dell’antidoto e l’insorgenza di una malattia, l’assenza di antefatti medici personali e familiari, l’esistenza di un numero rilevante di casi di insorgenza di patologie a seguito di simili somministrazioni.

Vista la complessità dell’argomento, le trafile burocratiche per l’ottenimento dell’indennizzo e poi per il risarcimento, nel caso in cui il proprio figlio dovesse avere delle complicazioni successive alla vaccinazione, è necessario rivolgersi a studi specializzati nell’assistenza e nel risarcimento da danni da vaccino.

La Legal Insurance offre una completa assistenza mediante medici specializzati che hanno il compito di sottoporre l’assistito a visita e di redigere perizie medico legali e avvocati.

LEGAL INSURANCE Tutela e Risarcimento
Sabatino Quatraccioni

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