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Legal Insurance – Tutela e Risarcimento [Sabatino Quatraccioni]
IL DANNO AL PEDONE


Quattordicesima puntata della rubrica settimanale, in collaborazione con il professionista rosetano Sabatino Quatraccioni.

Roseto degli Abruzzi (TE)
Giovedì, 22 Giugno 2017 - Ore 18:45

L’investimento di pedoni è un tipo di sinistro stradale che con il passare degli anni è notevolmente aumentato. Mentre prima era più frequente in zone isolate e prive di strisce pedonali ora lo è anche nei centri abitati in cui, l’uso dei cellulari e lo stress del traffico, diminuiscono l’attenzione. Tali incidenti oltre a provocare danni e lesioni gravi possono portare alla morte stessa del pedone.

Quali sono gli obblighi dei pedoni e degli automobilisti durante la circolazione stradale?
L’art. 190 del codice della strada stabilisce che  i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o sono distanti, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
Ai sensi dell’art. 191 C.d.S., invece, gli automobilisti se il traffico non è regolato da agenti o da semafori, devono fermarsi quando i pedoni   transitano sugli attraversamenti pedonali.  Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

Chi risarcisce il pedone che attraversa la carreggiata sulle strisce pedonali?
Quando si verificano tali incidenti, in capo al conducente dell’auto che investe il pedone, viene riconosciuta una presunzione di responsabilità e ciò vuol dire che il risarcimento sarà sempre dovuto al pedone, a meno che il conducente stesso non riesca a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’investimento e che c’è stato un comportamento imprevedibile e inevitabile del pedone. Però ciò non è sufficiente in quanto il conducente deve dimostrare anche di essere stato prudente, diligente e aver rispettato le norme stradali quali per esempio il limite di velocità e la segnaletica stradale.

Quando c'è il concorso di colpa del pedone?
Può esserci concorso di colpa del pedone quando l’attraversamento avviene al di fuori delle strisce pedonali senza dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono; quando c’è l’attraversamento in un punto pericoloso, vietato o comunque sconsigliato o quando si attraversa un incrocio in diagonale, venendosi a trovare in una posizione pericolosa.

Chi è responsabile se mancano elementi di prova? 
Nel caso in cui, a causa della dinamica dell’incidente, della mancanza di testimoni o di dichiarazioni contrastanti delle due parti, non è possibile dimostrare la responsabilità reciproca dell’automobilista e del pedone, cioè il concorso di colpe, la colpa viene attribuita solo ed esclusivamente all’automobilista. Ciò a conferma che la responsabilità per il danno è sempre in capo all’automobilista salvo che provi il contrario.

Quindi, il pedone, quando non c'è alcun concorso o comportamento contrario alle norme da parte sua, dovrà essere risarcito per l’intero dall’assicurazione del mezzo che lo ha investito e al quale dovrà essere presentata richiesta di risarcimento del danno. In caso contrario avrà un risarcimento minore in base al grado di colpa che gli viene riconosciuto nel concorso.

Quando interviene il Fondo di Garanzia Vittime della Strada?
Nelle ipotesi in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo non identificato, non assicurato o messo in circolazione contro la volontà del proprietario, a risarcire, entro certi limiti, il pedone sarà il Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
È un fondo gestito dalla Consap, che ha il compito di garantire il giusto risarcimento ai danneggiati in caso di sinistro che coinvolge un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato (https://www.consap.it/servizi-assicurativi/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/). Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il conducente, dopo l'incidente, riesca a darsi alla fuga senza consentire al danneggiato di identificarlo o annotarsi la targa.
Il Fondo di garanzia opera sul territorio nazionale attraverso delle Compagnie assicuratrici (c.d. designate) che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro. Dopo avere il liquidato il danno, il Fondo procede a recuperare quanto pagato direttamente dal danneggiante (sempre che questi venga identificato).
È necessario precisare che, se dagli accertamenti scaturisce che la causa delle lesioni o della morte del pedone non è stato un incidente stradale, provocato da un veicolo poi fuggito via, il Fondo non riconoscerà il risarcimento. Quindi, affinché il Fondo agisca, è necessario che ci sia stato ovviamente l'investimento ma che ci siano anche dei testimoni, che siano intervenute le autorità e il pronto intervento.
Inoltre il tipo di danno che viene risarcito (danno alla persona e/o materiale) e l'ammontare massimo risarcito non sono uguali nelle varie ipotesi di intervento del Fondo.

È consigliabile, vista la complessità della materia e le varie ipotesi di sinistro in cui il pedone può trovarsi coinvolto, che la richiesta di risarcimento venga redatta e seguita da agenzie specializzate nel risarcimento del danno da sinistri stradali, come la LEGAL INSURANCE.

LEGAL INSURANCE Tutela e Risarcimento
Sabatino Quatraccioni
Via Nazionale, 401
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Tel. e Fax 085.90.40.254
www.legalinsurance.it
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