Legal Insurance – Tutela e Risarcimento [Sabatino Quatraccioni]
SINISTRI STRADALI E PROFILI DI TRANSNAZIONALITÀ

Sedicesima puntata della rubrica settimanale, in collaborazione con il professionista rosetano Sabatino Quatraccioni.

Roseto degli Abruzzi (TE)
Mercoledì, 02 Agosto 2017 - Ore 18:45

Ad essere vittime di sinistri stradali in Italia possono essere non solo i cittadini italiani ma anche quelli stranieri. In questo caso, le lesioni riportate dallo straniero sono risarcibili? Quale normativa è necessario applicare? Quella dello Stato di residenza o quella dello Stato in cui è avvenuto il sinistro?

Tali interrogativi derivano dal fatto che la disciplina risarcitoria relativa ai sinistri stradali non è uniforme nella normativa dei vari stati, in cui può non essere garantita o essere sconosciuta.

L’art. 16 delle Preleggi del c.c. dispone, in relazione al trattamento dello straniero, che lo stesso è ammesso a godere dei diritti attribuiti al cittadino purché vi siano condizioni di reciprocità e cioè che lo stato del cittadino straniero riconosca, senza limitazioni per il cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno. Ma la dimostrazione di tale reciprocità viene meno, nel caso di lesioni subite a causa di un sinistro, in quanto la Costituzione, che prevale gerarchicamente sulle preleggi, riconosce alcuni diritti, quali il diritto alla vita, alla salute e all’integrità (artt. 2 e 32 Cost. diritti fondamentali e inviolabili), a chiunque, cittadino o straniero. Quindi con riferimento ai casi di lesioni personali da sinistro stradale andranno risarciti anche al danneggiato straniero i danni conseguenti alla lesione della sua integrità personale, tra i quali rientrano il danno biologico, i danni morali, non patrimoniali e quelli patrimoniali.

Nel caso di sinistro mortale di persona straniera che avviene in un Paese dell’Unione e in cui i congiunti della vittima che richiedono il risarcimento risiedono in un altro paese, si dovrà applicare, ai fini del risarcimento, la legge del luogo ove è avvenuto il sinistro o quella dove il danno è stato subito dai congiunti e quindi quello della loro residenza?

Anche in tale caso si genera un conflitto di leggi e l’applicazione di una o dell’altra legge genera una disparità di soluzione decisoria.

La Corte dell’Unione Europea ha risolto tale interrogativo affermando che la legge applicabile è quella dello Stato ove è avvenuto il sinistro, da intendersi come danno diretto che ha cagionato la morte della persona. Tutti i danni lamentati dai congiunti della vittima deceduta sono da considerarsi danni indiretti e pertanto non in grado di determinare il regime della legge applicabile ai fini del risarcimento (Reg. n. 864/2007 Roma II; Cgue, Sez. IV, Sent. 10 dicembre 2015, C-350).

Quindi, in caso di sinistro mortale di cittadino straniero avvenuto in Italia si dovrà sempre adottare la legge italiana, in quanto luogo di accadimento della lesione che ha generato il danno. Nel caso contrario, sinistro mortale di cittadino italiano avvenuto in un paese europeo diverso dall’Italia con giudizio promosso davanti alla autorità nazionale, la legge applicabile sarà sempre quella del luogo in cui è avvenuto il sinistro stradale mortale, a prescindere dalla residenza italiana dei congiunti della vittima.

Tale principio si estende anche ai sinistri che hanno generato lesioni non mortali.

In conclusione, nei sinistri stradali in cui ci sono caratteri di transnazionalità si applica la legge del paese in cui è avvenuto il sinistro e cioè in cui si è generata la lesione mortale che rappresenta il danno diretto. In base al regime normativo dello Stato in cui è avvenuto il sinistro avverrà il ristoro dei danni subiti dalla vittima primaria e, ove consentito dall’ordinamento, dai suoi congiunti. Quindi, il cittadino straniero che riporta lesioni nel sinistro stradale in Italia sarà risarcito sulla base della legge italiana, così come anche i parenti della vittima, residenti in un paese diverso dall’Italia, quest’ultimo luogo di accadimento dell’incidente e del danno diretto, che richiedono il risarcimento del danno per la perdita del congiunto.

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